Sono nulle anche le cartelle di pagamento per sanzioni amministrative del Comune di Massafra emesse dall’Equitalia Sud spa dal marzo del 2009.
Il giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, nei giorni scorsi definitivamente decidendo sull'opposizione presentata il 28.1.2014 ha stabilito la nullità della richiesta di pagamento di una cartella di pagamento e dell’avviso della procedura esecutiva e cautelare. La Giunta del Comune di Massafra con delibera n. 9 del 14 gennaio 2008 aveva affidato all’Equitalia il servizio di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle sanzioni amministrative non oblate in favore del Comune. La Soget spa presentava ricorso al Tar di Lecce che con sentenza n.3067/2008 del 23.10.2008 annullava la delibera n.9 della Giunta massafrese perché il Comune era obbligato a procedere all’indizione di una gara per l’affidamento del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni del codice della strada e per l’effetto annullava l’atto di affidamento diretto all’Equitalia. Il Comune contro tale decisione presentava ricorso al Consiglio di Stato che con sentenza n.05566/2010 del 10.8.2010 rigettava il ricorso del Comune di Massafra e confermava la decisione del Tar di Lecce. La Soget prima della decisione del Consiglio di Stato presentava un nuovo ricorso contro il Comune di Massafra e nei confronti dell’Equitalia chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tar di Lecce che aveva annullato la delibera di affidamento diretto nei confronti di Equitalia. La Soget spa nel ricorso riferiva che, a seguito del deposito di tale sentenza del 23.10.2008, il Comune di Massafra non aveva interrotto il rapporto con Equitalia spa e non aveva provveduto ad indire la prescritta procedura di gara. La Soget spa formulava anche una richiesta di risarcimento danni per la perdita della chance da calcolare sull’aggio non incassato per il periodo di inottemperanza ed in relazione al danno curricolare subito. Il Tar con sentenza n.874/2010 del 26.3.2010 riteneva che eccezionalmente poteva essere consentita la prosecuzione dell’attività di riscossione in capo ad Equitalia solo per un periodo a quattro mesi dopo la sentenza n.3067/2008 del 23.10.2008. Il Tar riteneva nulle anche tre delibere dirigenziali: la n.37 del 16 marzo 2009 in cui veniva affidata la riscossione all’Equitalia per un importo di euro 46.712,44, la n.67 del 29 aprile 2009 per un importo pari ad euro 535.280,50 e n.68 del 29 aprile 2009 per un importo pari ad euro 394.765,98. Nella sentenza veniva riconosciuta anche la richiesta di risarcimento danni patiti della Soget spa nella misura di euro 7.032,66. Il Comune di Massafra veniva condannato anche al pagamento di euro 3000 per spese legali.
Ora anche il Giudice di Pace di Taranto con la sentenza, depositata in cancelleria il 14.12.2015, ha riconosciuto che le cartelle di pagamento emesse dall’Equitalia a partire dal marzo 2009 sono nulle e non possono essere riscosse dall’Equitalia spa. Un altro terremoto dopo quello dell’ingiunzione di pagamento emesse dalla Soget spa.
Massafra 11.1.16
Vito Miccolis
Capogruppo del PD