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18 dicembre 2011

• IL TAR BOCCIA TAMBURRANO ,ALTRO CHE COMPLOTTO

La Cittadella del Carnevale non può essere finanziata con le risorse destinate agli “interventi per il recupero ambientale di cave dismesse”.
Lo ha stabilito il Tar di Lecce con la sentenza emessa il 14.12.2011.
Durante tutta la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale Tamburrano ed i suoi alleati aveva accusato il centro sinistra e la Regione Puglia di avere escluso dai finanziamenti, per motivi politici, la proposta del Comune ritenendo l’intervento “non coerente con le finalità dell’avviso che prevede il risanamento e il riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive dismesse interessate” Tamburrano e la sua giunta ha impugnato il provvedimento del 21 febbraio 2011 con il quale la Regione Puglia ha rigettato la richiesta del Comune in merito alla riammissione del progetto dallo stesso presentato, per ottenere il finanziamento per la “Realizzazione della Cittadella del Carnevale”.
La Regione, nell’abito delle proprie competenze connesse alla gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con deliberazione del 26 maggio 2009 ha approvato il Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo” e, nell’ambito dell’attuazione della Linea di Intervento 2.3., diretta alla realizzazione di “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste,” ha previsto l’attivazione della Azione 2.3.4. finalizzata al “Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive”.
Pertanto, il Servizio Risorse Naturali della Regione ha approvato, con determinazione dirigenziale del 12 luglio 2010, Avviso Pubblico per la partecipazione alle procedure di selezione di interventi per il recupero ambientale di cave dismesse.
Il Comune di Massafra ha partecipato al bando in questione con il progetto di un intervento denominato “Valorizzazione e recupero della cave di tufo: realizzazione della Cittadella del Carnevale”.
La Regione, con provvedimento del 21 febbraio 2011, ha escluso la proposta del Comune ritenendo l’intervento in esame “non coerente con le finalità dell’avviso che prevede il risanamento e il riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive dismesse interessate”.
Avverso questo provvedimento Tamburrano dopo avere accusato il centro sinistra di complotto contro la città ed il Carnevale ha presentato ricorso per i seguenti motivi: 1) per violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006, nella parte in cui fissa gli obiettivi e le norme generali di intervento, con peculiare riguardo agli obiettivi e le missioni relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 2) per violazione, nello specifico, degli artt. 3 e 4 del citato Regolamento, 3) per violazione e falsa applicazione della deliberazione di G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008, 4) per eccesso di potere, per illogicità manifesta, per violazione e falsa applicazione del programma di attuazione FESR 2007-2013 approvato con delibera di G.R. del 26 maggio 2009 n. 850, relativamente agli obiettivi programmatici, 5) per eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento, per violazione dell’art. 3 dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contribuzione relative a “Interventi di recupero ambientale di cave dismesse” approvato con determinazione del Dirigente del servizio risorse naturali n. 80 del 12 luglio 2010,6) per eccesso di potere per errata valutazione di elementi essenziali ai fini dell’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, 7) per eccesso di potere, cattivo uso della discrezionalità amministrativa, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, carente e/o irragionevole motivazione, illogicità manifesta, 8) per eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione, travisamento dei fatti; 9) erronea valutazione dei fatti, omessa valutazione di elementi essenziali ai fini del giudizio di compatibilità e coerenza del progetto, 10) per eccesso di potere, illogicità manifesta ed irragionevolezza della motivazione, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.
La Regione si è costituita con memoria dell’11 giugno 2011 ed ha rilevato che il progetto del Comune era finalizzato alla realizzazione di capannoni e nulla aveva previsto per la realizzazione di opere finalizzate al risanamento e riutilizzo ecosostenibile dell’area.
Il Tar nel ritenere infondato il ricorso presentato da Tamburrano ha messo in evidenza che “ l‘avviso pubblico prevede espressamente, all’art. 3, che “Ai fini dell’ammissione al finanziamento, gli interventi proposti devono essere finalizzati al recupero ambientale della aree estrattive dismesse”, e l’art. 6, nel prevedere i criteri di valutazione, ribadisce la necessità che la Commissione verifichi “la coerenza del progetto con le finalità dell’Avviso”.
“In sostanza, hanno precisato i giudici, l’avviso in esame è diretto a finanziare solo gli interventi finalizzati all’esecuzione di opere di recupero, messa in sicurezza e riutilizzo dell’area della cava dismessa”.
Nella sentenza si afferma con chiarezza che “il progetto presentato dal Comune ricorrente, in realtà, non è coerente con queste finalità perché si sostanzia nel riutilizzo della cava senza effettuare alcuna opera di recupero ambientale e questo perché le opere di recupero sono già state realizzate in precedenza dal Comune”. Per il Tribunale Amministrativo “questo si evince chiaramente dalla relazione generale illustrativa del progetto, dall’ammontare dell’investimento proposto, dalla relazione sulla compatibilità ambientale del progetto, depositata dal Comune ricorrente il 25 ottobre 2011, nonché dallo stesso ricorso del Comune. Infatti: la relazione illustrativa, nell’inquadramento territoriale, rileva come l’area sia “attualmente adibita a parco urbano, di recente realizzazione”; dall’analisi dei costi, presentata unitamente al progetto, si evince come solo una minima parte dei fondi richiesti verrebbe destinata alle opere di risanamento; nella relazione sulla compatibilità ambientale si legge che “il Comune di Massafra ha già realizzato nell’area limitrofa a meridione del sito d’intervento un parco urbano attrezzato” e che “il progetto presentato dal Comune di Massafra, propone la costruzione di laboratori…”; nel ricorso, infine, si legge “atteso che il recupero ambientale dell’area non solo è preordinato all’intervento, ma è stato già realizzato, attraverso la creazione di un parco naturale all’interno del quale l’intervento va iscritto”.
Il Tar conclude affermando che “in sostanza, risulta evidente che il progetto presentato dal Comune ricorrente non è volto al recupero ambientale della cava dismessa ma alla realizzazione di un progetto che consenta l’utilizzo della cava attraverso la realizzazione di “laboratori” e quindi non è conforme con la finalità principale dell’Avviso pubblico, e cioè il risanamento della cava.
Pertanto, risulta corretto l’operato della Regione, la quale, con il provvedimento impugnato, ha esattamente individuato i profili di esclusione del progetto del Comune ricorrente, laddove ha ritenuto l’intervento non coerente con le finalità dell’avviso per il quale è necessario il risanamento e il riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive dismesse, avviso che chiude un procedimento articolato: nel Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo”; nella Linea di Intervento 2.3., diretta alla realizzazione di “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e di protezione dal rischio idraulico, idrogeologico e sismico e di erosione delle coste”; nella Azione 2.3.4. finalizzata al “Risanamento e riutilizzo ecosostenibile delle aree estrattive”.

Questi sono i veri motivi perché la cittadella del carnevale non è stata finanziata dalla Regione Puglia e non vi era alcun complotto del centro sinistra per mettere in difficoltà un’amministrazione di centro destra. Ogni commento lo lasciamo ai nostri concittadini.