a cura di Graziana LEO - Responsabile Lavoro, Welfare e Sanità - PD Massafra
Il Jobs Act è il piano per il
lavoro messo a punto dal Governo Renzi con l'obiettivo di favorire il rilancio
dell'occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele.
Prevede: misure volte alla semplificazione del contratto a termine e del contratto di
apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto
occupazionale e produttivo; un disegno di legge che conferisce al
Governo apposite deleghe finalizzate ad introdurre misure per riformare la
disciplina degli ammortizzatori sociali, riformare i servizi per il lavoro e le
politiche attive, semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di
lavoro, riordinare le forme contrattuali, migliorare la conciliazione tra tempi
di lavoro e tempi di vita.
Il contratto di lavoro a termine e il contratto di
apprendistato
Per il contratto
a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del
primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il
requisito della cosiddetta causalità, fissando il limite massimo del 20% per
l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare
anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni,
sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa
attività lavorativa.
Per il contratto
di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo
contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il
relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni
secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata
alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso
formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la
parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del
livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato
l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere
con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
La
smaterializzazione del DURC
Un
ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del
DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici
alle imprese. Per dare un’idea della rilevanza del provvedimento, si ricorda
che nel 2013 i DURC presentati sono stati circa 5 milioni.
Le
deleghe al Governo:
Delega in
materia di ammortizzatori sociali
La delega
ha lo scopo di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i
lavoratori
che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi
e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale. Un sistema così delineato può
consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del
lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le
procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. A tal
fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle
integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale;
b) semplificare le procedure burocratiche anche con la
introduzione di meccanismi automatici di concessione;
c) prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa
avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione
dell’orario di lavoro;
d) rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli
lavoratori;
e) prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte
delle imprese utilizzatrici;
f) prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e
la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo
utilizzo;
g) rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina
ordinaria e quella breve;
h) incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori
con carriere contributive più significative;
i) estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con
contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di
sperimentazione a risorse definite;
l) introdurre massimali in relazione alla contribuzione
figurativa;
m) valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere
riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE
particolarmente ridotto;
n) eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per
l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.
Nell’esercizio
di tale delega verranno individuati meccanismi volti ad assicurare il
coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di prestazioni di integrazione
salariale, ovvero di misure di sostegno in caso di disoccupazione, al fine di
favorirne lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di
appartenenza.
Delega in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
La delega
è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad
assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. A tal
fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti,
da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica
evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione;
b) razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità;
c) istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle
politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province
autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per
l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti
sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono
meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a
livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti
che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di
incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
d) razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di
ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di
evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa;
e) rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per
migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
f) mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
g) mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le
competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
h) favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca
lavoro;
i) valorizzare il sistema informativo per la gestione del
mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate.
Delega in
materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
La delega
punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre
gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. A tal fine vengono individuati
i seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti
connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con
l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di
carattere burocratico ed amministrativo;
b) eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere
interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti
interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi;
c) unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni
per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse
amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni
competenti;
d) promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione
della tenuta di documenti cartacei;
e) rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti
di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della
violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta
illecita (a parità di costo);
f) individuare modalità organizzative e gestionali che
consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di
carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la
gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
g) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo
del cittadino.
Delega in
materia di riordino delle forme contrattuali
La delega
è finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale.
A tal
fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto
occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di
eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali;
b) procedere alla redazione di un testo organico di disciplina
delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto
indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione,
eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali
espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele
crescenti per i lavoratori coinvolti;
c) introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il
compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato,
previa consultazione delle parti sociali;
d) procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico
di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori,
eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative.
Delega in
materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali
La delega
ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei
genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di
evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli
oppure lavorare.
A tal
fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre a carattere universale l’indennità di maternità,
quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata;
b) garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il
diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei
contributi da parte del datore di lavoro;
c) abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre
il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne
lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di
una determinata soglia di reddito familiare;
d) incentivare accordi collettivi volti a favorire la
flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per
favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle
responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti;e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi.