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10 maggio 2008

IL TAR DI LECCE BOCCIA IL RISTORO AMBIENTALE A FAVORE DEL COMUNE DI MASSAFRA

La Prima sezione del TAR di Lecce, Presidente dott. Aldo Ravalli, Estensore dott. Massimo Santini, con due Ordinanze pubblicate nella giornata di ieri, ha accolto i ricorsi cautelari proposti dall’associazione Consumatori Organizzati di Martina Franca, difesa dagli Avv. Luigi Quinto ed Enrico Pellegrini, e dal Comune di Crispiano, difeso dall’Avv. Pietro Quinto, avverso la deliberazione dell’ATO Taranto 1 che aveva riconosciuto al Comune di Massafra un ristoro ambientale nella misura del 10% della tariffa in vigore per il conferimento dei rifiuti presso l’impianto pubblico gestito dalla CISA S.p.A., così determinando un ulteriore incremento del costo di smaltimento per gli utenti. I difensori dei ricorrenti hanno contestato l’operato dell’ATO per violazione della normativa contenuta nel decreto del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia n. 296 del 30.9.2002 che stabilisce le modalità ed i criteri per la determinazione del ristoro ambientale e individua un limite massimo non superabile per la quantificazione dello stesso. Il TAR ha accolto integralmente le tesi dei ricorrenti ed ha dichiarato l’ illegittimità della delibera dell’ATO che aveva determinato il ristoro ambientale nella misura massima di legge ed assumendo quale parametro di riferimento l’intera tariffa di conferimento composta dalle quattro componenti Ca (costo di ammortamento), Ce (costo di esercizio), Cc (costo di chiusura) e Cu (utile del gestore), nel mentre il Decreto del Commissario Delegato impone di determinarla sull’importo delle sole voci Ca, Ce e Cc. Il TAR ha altresì evidenziato come il provvedimento dell’ATO sia illegittimo perché non sorretto da adeguata motivazione. “La decisione del TAR – hanno chiarito l’Avv. Luigi Quinto ed Enrico Pellegrini – rende giustizia agli interessi degli utenti (un bacino di oltre 400.000 residenti distribuiti nei comuni di Martina Franca, Taranto, Statte, Massafra, Castellaneta, Crispiano, Montemesola, Palagiano, Ginosa, Palagianello, Laterza e Mottola), ed impone all’Assemblea dell’ATO di riesaminare la questione del ristoro ambientale in favore del Comune di Massafra tenendo presente, per un verso, come il ristoro ambientale non possa essere calcolato sulla quota parte relativa agli utili di impresa, per altro verso, come la determinazione del ristoro nella misura massima del 10% prevista dalla legge presupponga una adeguata motivazione che, nel caso di specie, era del tutto assente. Sicché i Comuni dell’ATO potrebbero anche decidere di ridurre drasticamente la misura del ristoro ambientale in favore del Comune di Massafra stabilendo una percentuale del ristoro inferiore al limite massimo del 10%. La decisione del TAR – prosegue l’Avv. Luigi Quinto - non ha nulla a che vedere con i precedenti ricorsi proposti dal Comune di Ginosa avverso la tariffa che percepisce la concessionaria Cisa quale corrispettivo per la gestione dell’impianto. La tariffa in favore della Cisa è ormai stata determinata in via definitiva dal Consiglio di Stato in € 83,75 a tonnellata. La decisione del TAR attiene invece alla quota di tariffa aggiuntiva che viene percepita dal Comune di Massafra in qualità di Comune sede di impianto. E con il ricorso abbiamo dimostrato, insieme ai colleghi Pietro Quinto ed Enrico Pellegrini, come l’importo del ristoro ambientale determinato dall’Autorità di Bacino fosse sovradimensionato e comunque errato .

Se la sentenza ,restrà così , le casse del Comune di Massafra potrebbero perdere ingente somma di denaro, 880mila euro , del Ristoro Ambientale .Introiti inseriti nel bilancio e già spesi ( a tale proposito vedi gli articoli : Grossi Critiche al Bilancio e Approvato dal Consiglio il Bilancio di previsione 2008 ) .La situazione per le casse comunali e per i contribuenti non sembrano rosee.